SALVATORE MUZZI
IL SERVIZIO FORESTALE ATTRAVERSO I SECOLI
VIII puntata Maggio-Giugno 1976
Dopo un trentennio di applicazione della legge del 1877, nuovi problemi, che si erano man mano palesati, premevano per avere una soluzione. La primitiva legge unitaria, che nel suddetto periodo aveva subito parziali ritocchi, aveva urgente bisogno dì una riforma, che doveva essere estesa all'ordinamento dell'Amministrazione. Fin dal 1907, enti, personalità, studiosi di problemi silvani e montani erano in movimento per organizzare riunioni e convegni intesi alla trattazione della complessa questione forestale. Dopo una lunga preparazione, fu indetto a Bologna, dal 13 al 16 giugno 1909, un importante Congresso Forestale, a cui parteciparono e aderirono numerosI enti ed associazioni, 84 Parlamentari, circa 200 altre autorità, studiosi, economisti, funzionari forestali, ecc. Il Comitato d'onore era composto dei Ministri di Agricoltura, industria e commercio dei Lavori Pubblici, delle Finanze, della Pubblica IstruzIone e da numerosi Sottosegretari di Stato. Queste larghe ed elette rappresentanze stanno a dimostrare quanto fosse sentita la necessità della auspicata riforma. lavori erano stati ripartiti in cinque sezioni: 1' selvicoltura e pastorizia; 2' sistemazioni montane; 3' industrie forestali; 4' legislazione, economia e politica montana; 5' ordinamento e compiti dell'Amministrazione e istruzione forestale. Per restare nel tema, si accennerà soltanto ai lavori della 5' Sezione.
Alla cerimonia inaugurale parlarono oratori, tra cui il Ministro di Agricoltura, On. Cocco-Ortu e il Ministro ai Stato, On. Luigi Luzzatti, il quale, per designazione unanime fu acclamato presidente del Congresso. Nel suo magistrale discorso, l'On. Luzzatti, riferendosi all'Amministrazione Forestale, dichiarò: "Occorre una Amministrazione centrale forte, autonoma e legata soltanto per il filo della responsabilità costituzionale ai Ministri dI Agricoltura e dei Lavori Pubblici. Con essa devono connettersi l'Istituto forestale e le scuole minori per l'educazione del personale superiore e inferiore, squisitamente preparato all'insegnamento, al governo, all'ispezione delle foreste. L 'impero della scienza escluderà gradatamente le Influenze politiche in un pubblico servizio dove bisogna ubbidire alle leggi inflessibili della natura e non ai mutevoli capricci delle maggioranze parlamentari. Quest'Amministrazione autonoma dovrebbe essere largamente dotata; con entrate annue sufficienti, con mezzi di credito usati nei giusti limiti delle leggi e dei riscontri del Tesoro, procederebbe al graduale acquisto di nuove foreste da aggiungersi al demanio dello Stato". Nella mente dell’eminente statista, è evidente, già si delineava quel progetto che egli riuscì a far convertire. in legge nel successivo anno 1910, nella legge Luzzatti, di cui dovrà farsi cenno in prosieguo.
Il riordinamento e l'autonomia dell'Amministrazione forestale furono oggetto di dettagliate relazioni e di ampie e costruttive discussioni. Anche l'istruzione delle Guardie forestali e la Scuola di Città Ducale ebbero una larga trattazione; su questi argomenti si riportano i due ordini del giorno che risultarono approvati ad unanimità: al Ordine del giorno del relatore, On. Enrico Pini: Il Congresso Forestale italiano fa voti perché il Governo voglia presentare, nel più breve termine possibile alla approvazione del Parlamento i provvedimenti necessari per:
1) effettuare il passaggio alle dipendenze dello Stato degli agenti forestali provinciali;
2)assicurare agli agenti stessi, aumentati di numero, un trattamento in tutto uguale a quello proposto per i sorveglianti forestali dello Stato, con i quali dovranno formare un unico Corpo interamente militarizzato;
3) provvedere ad un sollecito, per quanto graduale, svecchiamento degli attuali agenti per poterli sostituire con elementi nuovi, provenienti esclusivamente da apposita Scuola di allievi guardie forestali;
4) trasformare l'attuale Scuola di Città Ducale sulla base delle esistenti Scuole per allievi carabinieri, allievi guardie di città e allievi guardie di finanza;
5) addossare allo Stato un terzo della totale spesa occorrente al servizio di custodia forestale e porre i rimanenti due terzi della spesa medesima, metà a carico di tutte le provincie e metà a carico di tutti i Comuni, ripartendola in ragione della loro superficie territoriale, della popolazione e della potenzialità dei loro bilanci. b) Ordine del giorno del relatore On. Giambattista Miliani: Il Congresso Forestale Italiano fa voti perché il Governo voglia nel più breve termine possibile, presentare all'approvazione del Parlamento i provvedimenti necessari intesi:
1) a dare all'Amministrazione forestale italiana "una propria individualità amministrativa - costituendola in "Direzione Generale delle acque e foreste" autonoma, ecc. e con un conveniente numero, non inferiore ai 12, di Uffici regionali, retti da Ispettori superiori forestali; di Ispezioni forestali migliorate di funzioni e di attribuzioni e rinforzate di personale con gli Ufficiali provenienti dalla soppressione dei Distretti forestali;
2) ad accordare agli Ufficiali forestali l'eguale trattamento fatto agli Ufficiali dell'Esercito, cui già sono per gradi e distintivi parificati ecc.;
3) a migliorare le condizioni dell'insegnamento forestale superiore, cominciando con l'elevare la Scuola di Vallornbrosa allo stesso grado delle altre Scuole superiori di agricoltura, ecc.;
4) a dare ai sorveglianti forestali e alle guardie demaniali che, con gli agenti forestali provinciali, dovrebbero costituire un solo Corpo del tutto militarizzato lo stesso trattamento elargito ad altri agenti, ecc.;
5) a riformare in conseguenza la costituzione dell'attuale Consiglio forestale.
Nel dicembre 1909, col secondo Gabinetto Sonnino, l'On. Luzzatti fu nominato Ministro di Agricoltura, industria e commercio, cioè titolare di quel Dicastero ove, per tanti anni, ricopri la carica di Segretario Generale. Tra i suoi primi atti di governo fu quello di preparare un disegno di legge per la riforma dell'Amministrazione forestale, per il potenziamento del demanio forestale dello Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della selvicoltura. Il disegno di legge fu presentato alla Camera dei Deputati il giorno 11 febbraio 1910 unitamente ad una analitica e dotta relazione e fu posto m discussione ai primi del successivo mese di marzo. Nella sedata del 9 marzo, il Ministro Luzzatti, rispondendo ai precedenti oratori pronunciava un memorabile discorso, che riscuoteva la generale approvazione, spingendo quasi tutti i deputati a congratularsi personalmente con l'oratore. Al Senato, il disegno di legge ebbe analogo successo. La nuova legge forestale ebbe la data del 2 giugno 1910, n. 277 e fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno, quanto era già caduto il Ministero Sonnino ed era stato formato il nuovo Ministero, con Luigi Luzzatti, Presidente del Consiglio e l'On. Raineri, Ministro di Agricoltura.
In questa nuova legge, il Luzzatti non aveva dimenticato ciò che fu oggetto di sue dichiarazioni al Congresso di Bologna e i voti espressi dal Congresso stesso. Infatti, nei riguardi dell'ordinamento dell'Amministrazione e del personale, la legge stessa stabiliva che l'Amministrazione forestale era costituita da una Direzione generale delle foreste, da un Consiglio Superiore delle acque e foreste, dal Corpo Reale forestale. La parte direttiva era affidata al Direttore generale delle foreste, assistito dal Consiglio Superiore; la parte esecutiva veniva affidata ai Compartimenti territoriali e agli Uffici d'ispezione che dovevano esplicarla per mezzo degli Ufficiali del Corpo Reale Forestale e degli Agenti che ne dipendevano. Il personale del Corpo si distingueva in personale tecnico e in personale di custodia alle dipendenze del primo. L'ordinamento, le attribuzioni e le promozioni del personale sarebbero state specificate nel Regolamento. L'istruzione forestale veniva ripartita in superiore e secondaria. Quella superiore doveva essere impartita dall'Istituto Superiore forestale nazionale; quella secondaria da una o più Scuole pratiche di selvicoltura.
Con il R.D. 19 febbraio 1911, n. 188 fu approvato il regolamento in applicazione della legge Luzzatti. L'ordinamento del Corpo Forestale veniva costituito da uffici compartimentali, ripartimentali e distrettuali (uffici ordinari) e da uffici speciali, che potevano essere impiantati per determinate esigenze. La prima nomina e le promozioni di grado del personale tecnico erano fatte con decreto reale; le nomine e le promozioni del personale di custodia con decreto del Ministro. I posti al grado iniziale della carriera del personale tecnico erano conferiti, per esame di concorso, ai diplomati dell'Istituto Superiore forestale; il reclutamento del personale di custodia avveniva a mezzo di esami di concorso tra i giovani dai 21 ai 30 anni di età; a parità di punti nel risultato degli esami di concorso, erano preferiti coloro che avevano frequentato le scuole di selvicoltura e quelli che avevano prestato lodevolmente il servizio militare. Le attribuzioni del personale erano dettagliatamente specificate per ciascuna classe degli Ispettori (Ispettori superiori, Ispettori, Sottoispettori) e per gli agenti di custodia (Brigadieri e Sorveglianti). Si omette dal riportarle, perché il R.D. citato e facilmente reperibile per chi potrebbe avere interesse a consultarle.
A completamento dei provvedimenti legislativi promossi dal Luzzatti si provvide con la legge del 3 marzo 1912, n. 134 a stabilire i nuovi ruoli organici del Corpo delle Foreste (notevolmente ampliati per il passaggio alle dipendenze dello Stato deglI agenti forestali provinciali, conformemente ai voti espressi dal Congresso di Bologna) e, con la legge del 14 luglio 1912, n. 834, ad approvare i nuovi provvedimenti per la istruzione forestale.
La nuova tabella organica del personale tecnico superiore stabilì in 340 i posti di Ufficiale, ripartiti nei vari gradi da Ispettore superiore di 1' classe a sottoispettore aggiunto; in 16 il numero degli Aiutanti. La tabella organica del personale di custodia fissò in 175 i posti di Maresciallo, in 425 quelli di Brigadiere e in 2400 quelli di Guardie. In totale, dunque la forza del Corpo Forestale ascendeva, col nuovo provvedimento, a 3356 unità. Per coprire i nuovi posti di Ispettore, il Regolamento in applicazione della legge del 1910 stabiliva che al concorso per i posti di Ispettore Aggiunto potevano partecipare, in via eccezionale, oltre ai diplomati dell'Istituto superiore forestale, anche coloro che fossero muniti di titoli riconosciuti equipollenti. I 16 posti di Aiutante erano conferiti, per concorso, ai Brigadieri e alle Guardie forestali governative, secondo particolari norme. Per raggiungere a coprire i 3000 posti (tra Marescialli, Brigadieri e Guardie) della nuova tabella organica del personale di custodia, la legge 3 marzo 1912, n. 134 prevedeva una graduale immissione del personale provinciale (previa speciale selezione(1) nel quadriennio successivo al I° luglio 1911, in modo da ripartire l'aumento della spesa in quattro esercizi finanziari, e precisamente: fino a 750 posti per una spesa di lire 849.000 nell'esercizio 1911-12; fino a 1500 posti per una spesa di lire 1.699.500 nell'esercizio 1912-13; fino a 2.250 posti con una spesa di lire 2.550.000 nell'esercizio 1913-14; completamente dell'organico a 3.000 posti con una spesa complessiva di lire 3.400.000 nell'esercizio 1914-15. Era stato previsto, per l'esercizio 1914-15, anche un maggior onere in relazione alla progressione degli stipendi per scatti del primo quadriennio.
Tra i nuovi provvedimenti contenuti nella ricordata legge 14 luglio 1912, n. 834, per l'istruzione forestale, importante era quello relativo alla fondazione in Firenze dell’Istituto superiore forestale nazionale, che doveva provvedere alla istruzione tecnica superiore degli Ufficiali forestali. Erano ammessi all'Istituto (che, in base all'art. 21 della suddetta legge sostituiva l'Istituto forestale di Vallombrosa) i giovani laureati in scienze agrarie o in ingegneria, i quali, alla fine del biennio presso detto Istituto, conseguivano la abilitazione all’esercizio della professione di tecnico forestale e potevano partecipare ai concorsi per i posti di Ispettori Aggiunti nell' Amministrazione forestale. I funzionari forestali, ammessi a frequentare l'Istituto per ottenere l'abilitazione professionale, se non avessero superato gli esami finali, avrebbero cessato di far parte del Corpo Forestale(2). Per l'istruzione del personale di custodia, la legge suddetta prevedeva la fondazione di due scuole: una per l'istruzione degli allievi guardie forestali e l'altra per graduati (allievi sottufficiali). Con regolamento a parte si sarebbe provveduto all'ordinamento di queste due scuole, ai programmi e alla durata dei corsi di Istruzione. L’insegnamento poteva essere impartito da Ufficiali forestali o anche da persone non appartenenti al Corpo Forestale.
In relazione a quanto disposto dalla nuova legge sull'istruzione forestale, con R.D. 4 agosto 1913, n. 1053, venne istituita a Vallombrosa una Scuola, per Agenti forestali graduati nei locali del soppresso Istituto forestale. Le spese relative dovevano far carico al bilancio passivo della Azienda del demanio forestale di Stato. Il compito di questa Scuola era quello ai formare, attraverso corsi di istruzione tecnico-professionale, i nuovi Sottufficiali forestali occorrenti per coprire, nel periodo quadriennale già citato, i nuovi organici del Corpo. Naturalmente, il funzionamento della Scuola era subordinato al provvedimento relativo all'ordinamento della Scuola stessa, al regolamento interno e ai programmi delle materie d'insegnamento. Infatti, con R.D. 18 agosto 1913 n. 55 fu approvato il regolamento della Scuola per graduati e di quella per allievi guardie forestali. Questa, doveva dare il corredo di cognizioni necessarie alle funzioni che le guardie dovevano disimpegnare; quella doveva fornire la cultura tecnica, e pratica che, a completamento delle nozioni apprese nella Scuola Allievi guardie, era necessaria per le funzioni di brigadiere.
Con l'istituzione delle due Scuole, veniva risolto il problema della istruzione professionale degli Agenti di custodia. I vincitori del concorso per titoli ed esame ai posti vacanti nel ruolo delle guardie erano inviati a frequentare il corso d'istruzione presso la Scuola, al termine del quale dovevano superare le prescritte prove d'esame per la nomina a guardia effettiva. Invece, le guardie da ammettere alla Scuola per graduati, per la nomina a Brigadieri, venivano anno per anno designate dal Ministro, sentito il parere del Comitato del personale. Alla fine del Corso d'istruzione gli aspiranti alla nomina a Brigadieri dovevano superare i prescritti esami sulle varie materie d'insegnamento. L'anno scolastico nelle due Scuole doveva cominciare il I° novembre ed avere la durata di undici mesi. La sessione di esami aveva principio il I° settembre: quindi il corso aveva la effettiva durata di dieci mesi. Il personale insegnante era scelto nel Corpo Forestale ed eccezionalmente qualche incarico di insegnamento veniva conferito a persone estranee al Corpo. L'istruzione militare e di equitazione era, impartita da un maresciallo e da due sergenti maggiori o sergenti dell'esercito (Arma di cavalleria), scelti d'intesa con il Ministero della guerra. La direzione didattica e disciplinare di ciascuna delle due Scuole era affidata ad un Ispettore Superiore o ad un Ispettore di l' classe del Corpo.
In relazione ai suddetti provvedimenti relativi all’istruzione professionale degli Agenti di custodia, con R.D. 15 gennaio 1914, n. 310, venne istituita in Città Ducale una Scuola per allievi guardie forestali, mentre veniva contemporaneamente soppressa (art. 1 del citato R.D.) la R. Scuola di selvicoltura per le guardie forestali. Ciò, anche in analogia ai voti espressi dal Congresso di Bologna. Le spese per la nuova Scuola gravavano in parte sul bilancio dell'Azienda del demanio forestale dello Stato.
Ma, se l’istituzione di queste due nuove Scuole era una necessità per l'Amministrazione e un impegno che i ministri in carica dovevano mantenere, il funzionamento di due istituti del genere non si poteva improntare dall'oggi al domani. Vari problemi organizzativi si dovevano risolvere per la loro attrezzatura, per la scelta del personale cui affidare l'insegnamento, per i programmi, i testi scolastici ecc. Tutto questo, mentre, dal I° luglio 1911, decorreva la graduale immissione di nuovi elementi nel Corpo per conseguire il completamento dell'organico, previsto in 3000 posti. Si era già al 1914: il regolamento del 1911 alla legge Luzzatti doveva trovare applicazione e veniva applicato. Occorreva personale: oltre alle immissioni nei ruoli statali ai guardie provinciali selezionate, l'Amministrazione dovette bandire, nel 1914, due concorsi per Allievi guardie: uno per 600 posti e l'altro per 300. I vincitori di questi concorsi dovevano frequentare la Scuola Allievi guardie per il corso di istruzione di 11 mesi: ma la Scuola di Città Ducale poteva ospitare al massimo un centinaio di Allievi. Allora, si dovette ricorrere a brevi corsi accelerati di preparazione, non potendo risolvere altrimenti una questione pressoché insolubile. Invece, la Scuola di Vallombrosa per graduati non venne affatto aperta, perché alla metà del 1914 si ebbero i primi problemi della grande conflagrazione europea, a cui il 24 maggio 1915 intervenne l'Italia. I posti di brigadiere furono coperti con i migliori elementi dello stesso grado provenienti dal ruoli provinciali, mentre i nuovi posti di maresciallo vennero conferiti ai brigadieri idonei del ruolo statale.
Il considerevole aumento numerico degli agenti di custodia, che da 231 erano saliti a 3000 unità, determinò una revisione delle norme di servizio e disciplinari del Corpo Forestale. Occorreva un regolamento organico che precisasse tutte le attribuzioni degli agenti, che stabilisse norme per le promozioni, per i documenti matricolari, per l'uniforme, l'armamento, le competenze, i servizi, gli itinerari da eseguire mensilmente, i rapporti di servizio, le sedi, in poche parole tutta una serie di norme e di disciplinari per azionare e dare efficienza ad un organismo di 3000 agenti armati. L'On. Casavola, subentrato all'On. Nitti nell'aprile del 1914 a titolare del Ministero agricoltura, industria e commercio, provvide alla formulazione di questo regolamento, che venne approvato con R.D. 7 febbraio 1915, n. 253. In esso era stabilita la seguente graduazione gerarchica degli uffici e comandi dal R. Corpo delle Foreste: Distaccamento, Brigata, Sezione, Distretto, Ripartimento, Compartimento, Direzione Generale. Ai sottufficiali e alle guardie erano confermate le qualifiche di ufficiali e agenti di P.G.; gli stessi, in caso di mobilitazione, dovevano concorrere in taluni servizi ausiliari dell'Esercito con i Carabinieri e le Guardie di finanza (polizia militare). Con la qualifica di agente forestale era incompatibile qualunque altro impiego pubblico o privato, l'esercizio di qualunque professione o mestiere, commercio o industria. L'uniforme era a carico degli agenti, l'armamento era fornito dall'Amministrazione. Il regolamento stabiliva inoltre l'ordinamento dei Comandi minori, contemplava norme per l'aspettativa, congedi, trasferimenti, matrimoni, giuramento, subordinazione, contegno, obbligo del saluto, provvedimenti disciplinari ecc. Esso fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1915 e cioè alla vigilia dell'entrata in guerra dell'Italia. La sua applicazione, quindi, non ebbe consistenza perché trovò l'Amministrazione impegnata in nuove esigenze, dovute allo stato bellico, e il personale in parte richiamato alle armi per mobilitazione, in parte adibito a nuovi compiti inerenti a quel periodo di eccezionale portata. Peraltro, merita una particolare menzione il fatto che gli appartenenti al Corpo Forestale dimostrarono, nella maggior parte, un encomiabile slancio patriottico nel chiedere l'arruolamento volontario nelle Forze Armate. I Forestali, che nei decenni anteriori alla prima guerra mondiale, oltre ad una operosa attività avevano dimostrato anche un elevato sentimento di civiche virtù come testimoniavano i mille e mille episodi di generoso altruismo compiuti nel loro diuturno servizio nelle zone montane; i Forestali, nel momento supremo in cui la Patria aveva chiamato a raccolta i suoi figli migliori, non rimasero indietro al alcuno.Il Direttore Generale Sansone, con circolare 8 giugno 1915, n. 127, nel richiamare le disposizioni che il Presidente del Consiglio Salandra aveva precedentemente diramato per frenare l'arruolamento volontario dei dipendenti statali, rivolgeva il seguente invito ai Capi dei Ripartimentj forestali: "Prego quindi la V.S. di portare immediatamente a cognizione ai tutti i signori Ufficiali ed agenti da Lei dipendenti del divieto loro fatto di arruolarsi come volontari. Favorisca un cenno di assicurazione". L'Amministrazione Forestale, durante quel periodo bellico, aveva dei compiti che non poteva trascurare. Infatti, i fabbisogni di legname da opera e legna da ardere per le truppe operanti venivano richiesti dal Genio Militare alle Autorità Forestali; il Ministero delle Anni e Munizioni doveva dare esecuzione ad un piano di forniture di legnami, secondo accordi prestabiliti con gli Uffici forestali. Tuttavia, i Forestali che furono mobilitati con le truppe di prima linea erano centinaia e centinaia. Al termine della guerra, risultarono Caduti per la Patria settantuno di essi; mentre una folta schiera di ex feriti in combattimento e di decorati al V.M. rientrava nei ranghi del Corpo, unitamente alle numerose centinaia di altri Forestali reduci.
Nell'immediato dopoguerra, si procedette ad un riordinamento della Amministrazione centrale dell'Agricoltura, Industria e commercio con il R.D.L. 2 ottobre 1919, n. 1794. Con tale provvedimento la Direzione generale delle foreste venne costituita da Divisioni amministrative e dall'Azienda del demanio forestale dello Stato, mentre fu abolito il posto di Ispettore superiore di I' classe per creare un posto di Ispettore Generale forestale, addetto alla Direzione generale. Con lo stesso provvedimento (art. 11), fu stabilito che con R.D. a parte si dovessero emanare norme per l'ordinamento a tipo industriale dell'Azienda del demanio forestale di Stato.
Successivamente, con R.D. 7 giugno 1920, n. 922 e con R.D. 22 agosto 1920, furono estesi i ruoli aperti al personale forestale. Dal 1919 al 1922, la storiografia del Corpo forestale non, registra alcun altro avvenimento, ne provvedimento degno di rilievo. L’instabilità dei governi, in quell'epoca, rendeva impossibile di condurre In porto nuove leggi, nuove provvidenze di carattere organico. Invero, l'Amministrazione aveva bisogno di essere posta in condizioni di poter affrontare tutti i problemi del dopoguerra, anche in relazione ai nuovi territori che si erano uniti alla Madrepatria. Peraltro, la preparazione di una nuova legge forestale per dare anche un nuovo ordinamento all' Amministrazione comportava un periodo di tempo non breve; la sua emanazione avvenne con il R.D. che reca la data del 30 dicembre 1923, n. 3267.
Termina qui lo prima parte dei "cenni Storici sull'istituto di Sorveglianza e custodia forestale", dalle origini al 1923. Nel concluderla, Salvatore Muzzi cosi scrive: "l'idea dì accingermi a questo compendioso lavoro ebbe origine dai mio desiderio di divulgare tutte quelle notizie storiche atte a porre sotto la sua vera luce, sotto il suo aspetto positivo e reale l'azione efficace e meritoria di quegli uomini che attraverso i tempi si dedicarono e si dedicano con tenacia e con passione alla montagna e al bosco. Mi auguro di essere riuscito nell'intento... ".L'interesse sempre maggiore che i lettori hanno manifestato testimonia quanto l'idea ed il desiderio dell'Autore siano stati accolti.
Noi lo ringraziamo come ringraziamo la Accademia Italiana di Scienze Forestali nei cui Annali, miniera di immenso interesse, lo scritto era stato a suo tempo ospitato.
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(1) Tale selezione venne regolata dalle norme contenute nel R.D. 5 agosto 1912, n.944.
(2) Le discipline fondamentali comprese nel programma biennale d'insegnamento presso l’Istituto Superiore forestale nazionale erano le seguenti: selvicoltura e apicoltura; economia ed estimo forestale; tecnologia ed utilizzazione dei boschi dendrometria e assestamento Forestale; costruzioni relative alle sistemazioni idraulico-forestali ed aziende forestali; botanica forestale, patologia forestale; chimica forestale; mineralogia e geologia applicate alle foreste; legislazione ed amministrazione Forestale. Materie ausiliarie: topografia e i complementi di matematica; diritto amministrativo e nozioni di diritto civile e penale; lingue francese, inglese, tedesca.
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